Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, ed all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, numero 433, e' dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti in materia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1359~art1 · fonte del testo