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Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, ed all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, numero 433, e' dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
