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Per provvedere alla corresponsione della integrazione prevista dall'articolo precedente, e' istituita in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, una gestione speciale per gli operai della edilizia avente contabilita' separata delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvedera' con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 24 settembre 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 411/1987

    Parametro
    19 novembre 1987

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia), dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disp…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 37 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;77~art2 · fonte su Normattiva