Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1963 al 24 settembre 2015. Leggi il testo vigente →
Per provvedere alla corresponsione della integrazione prevista dall'articolo precedente, e' istituita in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, una gestione speciale per gli operai della edilizia avente contabilita' separata delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvedera' con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 24 settembre 2015
