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L'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale di cui al successivo articolo 4 in tutti i casi di riduzione di lavoro e nei casi di sospensione di lavoro non superiore ad in mese. Nei casi di sospensione di lavoro superiore ad un mese l'integrazione e' corrisposta fino ad un massimo di tre mesi consecutivi previa autorizzazione della Commissione centrale prevista dall'articolo 5. Nella concessione sono indicati i limiti della durata e le eventuali condizioni cui la stessa viene subordinata.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;77~art3 · fonte su Normattiva