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La Commissione provinciale di cui al presente articolo 3 e' nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed e' composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, e da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria. Contro le decisioni negative della Commissione provinciale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 5.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 15 febbraio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;77~art4 · fonte su Normattiva