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La Commissione provinciale di cui al presente articolo 3 e' nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed e' composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, e da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria. Contro le decisioni negative della Commissione provinciale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 5. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 febbraio 1970, n.14
1La L. 2 febbraio 1970, n.14 ha disposto (con l'art. 3) che "Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni piu' rappresentative in campo provinciale."
Testo in vigore dal 15 febbraio 1970 al 24 settembre 2015
