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La Commissione centrale di cui all'articolo 3 e' presieduta dal presidente del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ed e' composta dai Rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro facenti parte del Comitato speciale predetto e di tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori della categoria della edilizia. Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale interviene alle riunioni della Commissione con voto consuntivo. La Commissione predetta, e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive Associazioni sindacali nazionali di categoria. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 febbraio 1970, n.14
1La L. 2 febbraio 1970, n.14 ha disposto (con l'art. 4) che "Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali piu' rappresentative."
Testo in vigore dal 15 febbraio 1970 al 24 settembre 2015
