All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.000.000, si fara' fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 26 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;56~art3 · fonte del testo