Art. 1 — Elargizione alle vittime del disastro aereo di Verona
Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona e' concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' corrisposta secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonche' ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire.
Testo vigente dal 25 novembre 1999
