L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui all'articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC 9 della societa' ITAVIA durante il volo di linea Bologna-Palermo. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonche' della determinazione della cumulabilita' del beneficio si applicano gli articoli 6, 10, 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 e' fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 18 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;340~art1 · fonte su Normattiva