Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con lo disposizioni della presente legge. ((Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione)).

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1964, n. 357

1

La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 100.000."

2

Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "La cifra di lire diecimila di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire centomila."

D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182

3

Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 100.000."

4

Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, dalla L.12 febbraio 1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che " La cifra di L. 10.000 di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 300.000." Il medesimo D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 33) che "Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo."

7

Il D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "La cifra di L. 100.000, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, cosi' come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, e' elevata a L. 500.000."

8

Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "La cifra di lire 100 mila, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, cosi' come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, e' elevata a lire 500 mila."

10

Il D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "L'importo di L. 100.000 indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, cosi' come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, e' elevato a L. 1.000.000."

Testo vigente dal 17 giugno 1989

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 giugno 1989

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1987 al 17 giugno 1989. 4 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera tolto: le L. 100.000 aggiunto: l'importo di lire un milione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art18 · fonte del testo