Le procedure contemplate nella presente legge, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e societa' di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 21 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art19 · fonte del testo