Le procedure contemplate nella presente legge, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e societa' di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 21 settembre 1951
