Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1951 al 21 giugno 1964. Leggi il testo vigente →

Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace.

Testo in vigore dal 21 settembre 1951 al 21 giugno 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art3 · fonte del testo