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Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace.
Testo in vigore dal 21 settembre 1951 al 21 giugno 1964
