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Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace. 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1964, n. 357
1La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1."
Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45."
Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 23 marzo 1968
