Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

Art. 4 — Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli

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Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione a ciascun illecito. 2. E' fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16. 3. L'assicuratore non puo' subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".

Testo in vigore dal 20 marzo 2001 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57~art4 · fonte su Normattiva