Art. 5 — Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La questione, infatti, riproposta dal giudice a quo dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per ius superveniens , è motivata per relationem alla precedente ordinanza, senza che il giudice rimettente abbia tenuto conto dell'autonomia di ogni incidente di costituzionalità, anche se sollevato nell'ambito dello stesso giudizio di merito. Ne consegue che, ai fini della necessaria autosufficienza della motivazione dell'atto che solleva la questione, il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma. - V. citate ordinanza n. 232/2000; sentenza n. 117/1974; ordinanza n. 498/2002 e sentenza n. 310/2000; ordinanza n. 22/2005.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.
Sono manifestamente inammissibili le questioni legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e dell’art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che dettano norme per la valutazione e la quantificazione del danno biologico in conseguenza di incidenti cagionati dalla circolazione di veicoli, censurati, rispettivamente, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 Cost., e all’art. 3 Cost.. Premesso che il primo comma dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 e il secondo comma dell’art. 23 della legge n. 273 del 2002 riguardano il solo rapporto tra il danneggiato, alla persona o alle cose, e la compagnia di assicurazione contro cui lo stesso agisce e che il remittente dà atto di non aver provveduto sulla richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice, le questioni risultano sollevate prematuramente, in quanto hanno ad oggetto disposizioni che concernono una ipotetica fase processuale ulteriore, mentre difetta ogni motivazione sull’eventuale applicabilità dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 nel rapporto tra danneggiata e danneggiante. - Sulla inammissibilità di questioni relative a disposizioni la cui applicabilità dipenda da una futura eventualità, vedi le citate ordinanze nn. 566/1990, 85/1998 e 130/1998.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2043 c.c.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, per il quale “il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato”, senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive, e senza stabilirne i criteri né attribuirli a valutazioni equitative. Infatti dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione l'art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha sostituito il testo della disposizione censurata e compete al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quò e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 5 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. L’ordinanza di rimessione risulta priva, infatti, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni proposte, non essendovi sufficienti indicazioni delle ragioni per cui si configurerebbe la violazione del parametro costituzionale e mancando, per cinque delle sei censure, la stessa indicazione del parametro costituzionale asseritamene violato. - Nella costante giurisprudenza in termini, indicate le ordinanze numeri 442, 243 e 239/2002.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 5 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 2001
urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57~art5 · fonte su Normattiva