Art. 23 — Modalità di risarcimento del danno
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha aggiunto, dopo l'ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, un comma del seguente tenore: "Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 cod. pen. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione". Infatti, spetta al giudice a quo valutare se, a seguito dell'avvenuta abrogazione della norma impugnata, essa mantenga una ultrattività e, quindi, la sua perdurante applicabilità al giudizio principale, anche in termini di compatibilità con la vigente procedura di risarcimento stragiudiziale da danno regolata in particolare dall'art. 148 del nuovo Codice delle assicurazioni private.
Art. 642 c.p. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 24 cost.
Sono manifestamente inammissibili le questioni legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e dell’art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che dettano norme per la valutazione e la quantificazione del danno biologico in conseguenza di incidenti cagionati dalla circolazione di veicoli, censurati, rispettivamente, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 Cost., e all’art. 3 Cost.. Premesso che il primo comma dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 e il secondo comma dell’art. 23 della legge n. 273 del 2002 riguardano il solo rapporto tra il danneggiato, alla persona o alle cose, e la compagnia di assicurazione contro cui lo stesso agisce e che il remittente dà atto di non aver provveduto sulla richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice, le questioni risultano sollevate prematuramente, in quanto hanno ad oggetto disposizioni che concernono una ipotetica fase processuale ulteriore, mentre difetta ogni motivazione sull’eventuale applicabilità dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 nel rapporto tra danneggiata e danneggiante. - Sulla inammissibilità di questioni relative a disposizioni la cui applicabilità dipenda da una futura eventualità, vedi le citate ordinanze nn. 566/1990, 85/1998 e 130/1998.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2043 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2002
urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art23 · fonte su Normattiva