Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili
Art. 1 — Aumento della pensione non reversibile
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La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata: da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti; da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Testo in vigore dal 23 giugno 1970 al 3 maggio 1974
