Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 1 — Aumento della pensione non reversibile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1970 al 3 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata: da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti; da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Testo in vigore dal 23 giugno 1970 al 3 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art1 · fonte su Normattiva