Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 10 — Commissioni provinciali sanitarie

L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o piu' dei benefici previsti dalla presente legge e' effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario. Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, puo' nominare piu' commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art10 · fonte su Normattiva