Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennita' di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonche' delle pensioni di inabilita', degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e' effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che e' autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti. La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Testo vigente dal 2 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;854~art1 · fonte su Normattiva