Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 6 — Beneficiari dell'assegno a vita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1970 al 27 agosto 1972. Leggi il testo vigente →

In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuera' la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Testo in vigore dal 23 giugno 1970 al 27 agosto 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art6 · fonte su Normattiva