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La disposizione del comma 33 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, va interpretata nel senso che sono esclusi dal controllo preventivo di legittimita' i regolamenti di competenza del consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n.127, e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.

Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art33 · fonte su Normattiva