Art. 34 — Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali
Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, sono soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti i comuni interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse puo' essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici dei comuni da cui attualmente dipende, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non inquadrato e' posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilita' e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale sopra indicato. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di certificazione e di rimborso. Salvo quanto previsto nel primo e nel secondo periodo del presente comma, il personale delle case mandamentali soppresse e' inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali, capienza ed economicita' gestionale mantengono l'attuale destinazione penitenziaria. Il personale delle suddette case mandamentali e' inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministra zione penitenziaria. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali soppresse, salvo che appartengano al patrimonio dello Stato, rientrano nella disponibilita' dei comuni. Per gli edifici in corso di costruzione, i relativi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, possono essere utilizzati per il finanziamento delle opere che si rendono necessarie per adeguare detti edifici ad una destinazione d'uso diversa da quella originaria. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali di cui al comma 3, ivi compresi quelli in costruzione nonche' quelli gia' destinati a case circondariali o sezioni di case circondariali, qualora realizzati con il finanziamento previsto dalla legge 30 marzo 1981, n.119, o che non appartengono gia' allo Stato, sono trasferiti senza oneri al patrimonio dello Stato, con decreto interministeriale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze e concessi in uso all'Amministrazione penitenziaria. Nel caso di edifici costruiti o in costruzione destinati a sostituire edifici gia' adibiti a case mandamentali, sono trasferite al patrimonio dello Stato solo le nuove strutture allorche' ultimati i lavori. Gli immobili in corso di costruzione a cura dei comuni sono dagli stessi ultimati nell'ambito dei finanziamenti gia' assentiti dalla Cassa depositi e prestiti e successivamente trasferiti al patrimonio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1999, e corrispondente incremento dello stato di Previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. Per i successivi esercizi finanziari i fondi saranno assegnati direttamente allo stato di previsione del Ministero dell'interno. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per Panno 1999, e corrispondente incremento dell'unita' previsionale di base 5.l.1.0 "Funzionamento" del medesimo stato di previsione. La legge 5 agosto 1978, n.469, e' abrogata.
Testo vigente dal 6 agosto 1999
