Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali

Art. 5 — Interventi per lo sviluppo delle isole minori

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In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni, puo' essere istituita, dai comuni interessati, la Comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.

Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art5 · fonte su Normattiva