Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali
Art. 5 — Interventi per lo sviluppo delle isole minori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni, puo' essere istituita, dai comuni interessati, la Comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.
Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000
