Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali

Art. 4 — Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24". ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).

Testo vigente dal 13 ottobre 2000

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art4 · fonte su Normattiva