Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali
Art. 9 — Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni
Quando ragioni di economicita' e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.
Testo vigente dal 6 agosto 1999
