Disposizioni in materia di azione di classe
Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 18 aprile 2019
