Disposizioni in materia di azione di classe

Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria

All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 18 aprile 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31~art4 · fonte su Normattiva