Art. 7 — Entrata in vigore
Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attivita' processuali con modalita' telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi ((venticinque mesi)) dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 aveva precedentemente disposto (con l'art. 8, comma 5) che "All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»".
Testo vigente dal 25 dicembre 2020
