Art. 7 — Entrata in vigore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 2019 al 19 aprile 2020. Leggi il testo vigente →
Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attivita' processuali con modalita' telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
Testo in vigore dal 18 aprile 2019 al 19 aprile 2020
