Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1983 al 16 agosto 1992. Leggi il testo vigente →

Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorita' consolare. L'istanza puo' essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro trenta giorni, puo' manifestare volonta' contraria all'acquisto della cittadinanza. Tale dichiarazione preclude l'emanazione del decreto previsto nel primo comma.

Testo in vigore dal 26 aprile 1983 al 16 agosto 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-04-21;123~art3 · fonte su Normattiva