Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio

Art. 7 — Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso

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L'erogazione del contributo in conto capitale relativo agli stati di avanzamento lavori a favore delle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, avviene sulla base della dichiarazione di accertamento della realizzazione fisica degli investimenti da parte degli istituti di credito finanziatori. Il programma di investimenti e l'ammontare definitivo dei contributi spettanti sono rideterminati, entro il tempo massimo previsto dal decreto di concessione, con il provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale. Le somme non utilizzate riaffluiscono sulle disponibilita' dei capitoli 8043 e 8044 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421.

Testo in vigore dal 29 marzo 1997 al 19 ottobre 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-03-25;77~art7 · fonte su Normattiva