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A decorrere dal 1 gennaio 1969, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, la quota dell'1,10 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, in virtu' dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai comuni parzialmente montani, e' ripartita in base alla percentuale di popolazione residente in ciascun comune, alla data dell'ultimo censimento demografico, corrispondente al rapporto proporzionale corrente tra la parte di territorio considerata montana, ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, e l'intero territorio comunale.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art12 · fonte del testo