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A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare, a favore dell'istituto mutuante, delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'imposta sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, sull'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 973, nonche' sui contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato. Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, nonche' gli Istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 176, per le opere di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 9, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, compartecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma. Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie delle suddette aziende, enti ed istituti finanziari.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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