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La somministrazione dei mutui, assistiti dal contributo o concorso statali, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonche' dagli altri istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato, corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile, in deroga all'articolo 82 del testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in deroga all'articolo 168 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art16 · fonte del testo