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L'articolo 1 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, e' sostituito dal seguente: "Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina e' la seguente: vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo e' inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte; bovini: altri animali vivi della specie bovina. Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini. Per tutti gli animali della specie bovina e' abolito il sistema di tassazione " a capo "".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
