Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale di cui al precedente articolo 19, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale. Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro per le finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art20 · fonte del testo