Art. 8 — Norme tecniche
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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonche' ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.
Testo in vigore dal 19 aprile 2001 al 18 dicembre 2025
