Il comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2".

Testo vigente dal 21 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60~art11 · fonte su Normattiva