Il comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2".
Testo vigente dal 21 marzo 2001
