Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'".

Testo vigente dal 21 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60~art13 · fonte su Normattiva