Dopo l'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 32-bis - (Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile) - 1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile e' retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si e' reso successivamente reperibile".
Testo vigente dal 21 marzo 2001
