Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996
Art. 2 — Disposizioni di sanatoria
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.
Testo vigente dal 17 giugno 1998
