Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonche' le attivita' poste in essere e le pronuncie giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993, n. 359, e 15 novembre 1993, n. 453. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 14 gennaio 1994

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 21/1995

    Altra decisione
    19 gennaio 1995

    Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti contro il Governo della Repubblica; Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente e che, a cura dello stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano no…

    Art. 100 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art8 · fonte su Normattiva