Disposizioni in materia di economia dello spazio
Art. 28 — Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti
La presente legge non si applica alle attivita' spaziali e a quelle correlate, condotte:
- a)dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacita', al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare;
- b)dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonche' per l'attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Testo vigente dal 24 giugno 2025
