Art. 29 — Abrogazioni e norme transitorie
La legge 25 gennaio 1983, n. 23, e' abrogata. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attivita' spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.)) ((Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.))
Testo vigente dal 8 agosto 2026
