Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali
Art. 12 — Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea
Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "tre scrutatori".
Testo vigente dal 3 maggio 1999
