Art. 7 — Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 429/1995. - Sul principio di eguaglianza del voto (che assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto è espresso, ma non si estende al risultato concreto della volontà dell'elettore, che dipende dal sistema elettorale rimesso alla scelta del legislatore ordinario), cfr., 'ex plurimis', S. nn. 43/1961, 39/1973, 203/1975, 107/1996. red.: G. Leo
Art. 1 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost. · Art. 51 cost.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - il quale, nel contesto della disciplina dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati con ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, mentre, in caso di collegamento con più liste, il seggio attribuito al candidato non eletto sindaco è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate - non essendo condivisibile la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quò, a parere del quale il collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste per l'elezione del consiglio comunale non solo rimarrebbe fermo tra primo e secondo turno anche per il candidato non ammesso al ballottaggio, ma comporterebbe altresì la prededuzione del seggio da attribuire a quest'ultimo dal numero complessivo dei seggi di consigliere conseguiti dal gruppo di liste al quale si è aggregata, al secondo turno, la lista con lui collegata al primo e, per lui, unico turno di votazione. Tale esito, invero, è del tutto estraneo al sistema delineato dalla legge in oggetto, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato e del rappresentante di ciascuna lista, e non prevede, invece, il trascinamento nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso allo stesso, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, ne' potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento. red.: G. Leo
Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost.
Non è fondata, con riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - in quanto, ferma restando la possibilità del controllo di ragionevolezza della disciplina specifica che ad esso deve corrispondere, il principio dell' eguaglianza del voto esige che l'esercizio di elettorato attivo avvenga in condizione di parità, ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali. - Cfr., S. nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963, 43/1961. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 97 cost. · Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale, nella elezione dei consigli comunali nei comuni con più di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto, e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti più alti di ciascuna di esse - la possibilità che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, più seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, è determinata esclusivamente in base ai propri voti, non da' luogo a violazione del principio costituzionale della eguaglianza del voto sancito dall'art. 48, secondo comma, Cost.. Tale principio, infatti, pur ricollegandosi al principio della sovranità popolare, non può certo dare fondamento, per quanto riguarda i risultati delle votazioni, all'assunto di una costituzionalizzazione della scelta proporzionalistica. E d'altra parte, sia il collegamento di più liste, dichiarato - tanto per la maggioranza che per le minoranze - prima della votazione per l'elezione del sindaco, sia il sommare i voti ottenuti dalle singole liste collegate per comporre la cifra elettorale complessiva dei gruppi, trovano valida base nell'intento di attribuire un adeguato rilievo, riducendo la dispersione nell'utilizzazione dei voti, alle finalità programmatiche. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 1, secondo comma e 48, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). - V. le precedenti massime A e B. red.: S. P.
Art. 1 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost. · Art. 51 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1993
urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art7 · fonte su Normattiva