Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 165 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il n. 2 dell'art. 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia, e ricavato dalle uve dei propri fondi o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi per regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia". Allo stesso art. 30 e' aggiunto il seguente comma: "E' tollerata la introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento di imposta, di quantita' dei seguenti generi provenienti da altri Comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati: bevande alcooliche e sciroppi sino a mezzo litro: vino, acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro; estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcooliche e non alcooliche sino a 200 grammi".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art12 · fonte del testo