Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 417 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'art. 40 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'art. 20 si riscuote con le stesse forme di cui agli articoli 32, nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36. Nella bolletta di accompagnamento devono essere indicate le quantita', al lordo e al netto, delle merci e le qualita', precisandone le particolari caratteristiche e, ove esista, la denominazione tipica commerciale, alle scopo di un'esatta identificazione durante il trasporto ed all'arrivo a destinazione. I regolamenti locali possono pero' contemplare che per le acque gassate, le acque minerali da tavola naturali o artificiali, le bevande gassate non alcooliche, i formaggi freschi e latticini, l'imposta e' dovuta dal commerciante all'ingrosso, sia o non fabbricante, anche nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo dei detti generi ai commercianti al minuto dello stesso Comune. In tal caso, e previa prestazione di idonea cauzione, l'imposta puo' essere soddisfatta quindicinalmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico. Con l'autorizzazione del Ministro per le finanze detta facolta' puo' essere estesa anche ad altri generi. L'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35, non ricorre per il trasporto:
tolto: a) delle quantita' isolate sino ad un litro per gli alcool, le bevande alcooliche e gli sciroppi; sino a 2 litri per il vino, per le acque gassate, le bevande gassate e le acque minerali; sino a 500 grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcooliche e non alcooliche; sino a chilogrammi 10 di pollame, conigli e cacciagione; sino a chilogrammi 5 di pesce comunque conservato, di formaggi e latticini sino a chilogrammi 3 di burro e dei suoi surrogati;
tolto: b) di chilogrammi 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta;
tolto: c) delle merci spedite a mezzo pacchi postali;
tolto: d) delle merci portate a mano dai viaggiatori, entro i prescritti limiti di tolleranza;
tolto: e) delle merci scortate da bollette di pagamento dell'imposta;
tolto: f) del pesce fresco. L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i generi compresi nel secondo comma dell'art. 20, salvo ai Comuni di stabilire nei regolamenti locali le modalita' necessarie alla percezione e al controllo del tributo. Per commerciante all'ingrosso dei generi indicati nel presente articolo si intende chi non vende abitualmente al diretto consumatore. Ove i generi stessi siano fabbricati da commerciante al minuto, questi e' tenuto al pagamento dell'imposta".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art13 · fonte del testo