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L'art. 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La riscossione delle imposte di consumo e' fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante applicazione della tariffa alle materie imponibili. I regolamenti locali possono contemplare che, per determinati generi e a determinate condizioni, la riscossione a tariffa puo' essere effettuata, sulla base di registrazioni di carico e di scarico del contribuente, con pagamenti periodici, al massimo quindicinali. Salvo le limitazioni stabilite dal regolamento, il Consiglio comunale puo' autorizzare, con deliberazione motivata, che la riscossione sia effettuata, mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti. L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel regolamento, e deve essere garantito, per un sesto del canone".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art14 · fonte del testo