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L'art. 59 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni previste negli articoli da 55 a 58, qualora non sussista l'estremo della frode, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda da L. 2000 a L. 200.000, oltre il pagamento dell'imposta dovuta, da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi dell'art. 58. In ogni caso l'ammenda non puo' essere applicata in misura superiore a venti volte l'imposta dovuta. Nei casi di lieve entita', e ove non si tratti di recidivi, la pena dell'ammenda puo' essere applicata anche in misura inferiore a L. 2000".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
